In un ambito specialistico e complesso come quello delle scienze documentali, della genealogia e dell’araldica, l’ordinamento giuridico italiano tutela la fede pubblica identificando precise figure professionali certificate dagli organi dello Stato. L’esercizio dell’attività peritale a supporto di privati, enti o autorità giudiziarie richiede il superamento di rigidi requisiti di onorabilità, competenza e validazione scientifica.
Il Perito della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
L’iscrizione al Ruolo dei Periti e degli Esperti (istituito presso ogni Camera di Commercio ai sensi del D.M. 29 dicembre 1979) non costituisce una mera formalità informativa, ma una vera e propria abilitazione tecnica di rilievo pubblico.
-
- I Requisiti d’Accesso: Per ottenere l’iscrizione, l’aspirante perito deve superare il vaglio di una specifica Commissione d’esame. È obbligatorio esibire titoli, pubblicazioni, lavori eseguiti e perizie pregresse che dimostrino una comprovata e pluriennale idoneità all’esercizio della professione nella specifica categoria (nel mio caso, l’Araldica).
- La Valenza Legale: Iscritti in questo Ruolo, i periti sono gli unici soggetti abilitati dalla legge a rilasciare perizie giurate e stime ufficiali aventi valore legale di fronte a istituzioni, notai e organi dello Stato.
Nota di Chiarimento Normativo sul D.M. 29 Dicembre 1979 e la Selettività del Ruolo Periti
Contrariamente a quanto asserito da letture superficiali e prive di competenza giuridica diffuse sul web, il D.M. 29 dicembre 1979 (Nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti) non prevede affatto un’iscrizione automatica o priva di stringenti requisiti qualitativi.
La tesi secondo cui il Ruolo camerale sarebbe accessibile a “chiunque” — basata sul fatto che per l’araldica non esiste un ordine professionale con esame di Stato analogo a quello di medici o ingegneri — rappresenta un grave travisamento del diritto amministrativo italiano.
La realtà normativa e procedimentale dimostra l’esatto contrario:
-
- L’Onere della Prova Qualitativa (Art. 5 del D.M.): Ai sensi della legge, l’aspirante perito non deve semplicemente compilare una domanda. Ha l’obbligo legale di fornire la prova documentale di una “provata esperienza” e di una speciale competenza tecnica nella categoria richiesta. Tale idoneità viene dimostrata esclusivamente tramite l’esibizione di perizie già svolte, monografie scientifiche, attestati accademici, ricerche d’archivio e referenze professionali verificate.
- Il Potere di Rigetto della Pubblica Amministrazione: La Camera di Commercio non agisce come un mero ufficio di registrazione. Al contrario, esamina rigorosamente i titoli presentati e ha il pieno potere di rigettare le domande qualora la documentazione scientifica e professionale prodotta sia ritenuta insufficiente, incompleta o priva di effettivo rigore metodologico.
- La Funzione della Selezione Camerale: Sebbene il Ruolo abbia una finalità di “pubblicità conoscitiva”, lo Stato Italiano delega alle Camere di Commercio il compito di selezionare e garantire l’idoneità delle persone destinate a compiere perizie di rilievo legale per la fede pubblica.
Pertanto, tentare di sminuire l’iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. palesa unicamente il tentativo di screditare le uniche figure tecniche la cui competenza è stata ufficialmente vagliata e validata dagli organi della Pubblica Amministrazione e della Magistratura italiana.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale
Il C.T.U. è un ausiliario del Giudice, un professionista di assoluta fiducia della Magistratura che opera sotto vincolo di giuramento.
-
- Il Vaglio del Comitato: L’ammissione all’Albo dei C.T.U. di un Tribunale della Repubblica è subordinata alla decisione di un Comitato presieduto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dai rappresentanti degli Ordini Professionali o della Camera di Commercio.
- Requisiti e Vigilanza: Il candidato deve dimostrare una “speciale competenza tecnica” e una condotta morale specchiata. L’iscrizione non è permanente né automatica: l’operato del C.T.U. è sottoposto alla vigilanza continua del Presidente del Tribunale, che può disporre sanzioni o la cancellazione in caso di violazione dei doveri professionali o deontologici.
- Funzione Giudiziaria: Il C.T.U. interviene nei procedimenti giudiziari per risolvere quesiti tecnici che richiedono competenze scientifiche che il Giudice non possiede, rendendo il suo parere un elemento cardine per l’emissione delle sentenze.
In conclusione
Presentarsi al pubblico e alle istituzioni come Perito Iscritto alla C.C.I.A.A. e C.T.U. del Tribunale significa operare sotto il controllo diretto e costante dello Stato Italiano. Qualsiasi affermazione volta a sminuire il valore o la selettività di tali ruoli dimostra un’evidente lacuna nella conoscenza del diritto e delle procedure istituzionali italiane. La scienza araldica e genealogica si tutela attraverso il rigore del metodo storico-diplomatico e il riconoscimento delle autorità dello Stato, non attraverso autoreferenzialità private.





