CERTIFICAZIONI
Certificazioni giurate di corretta esecuzione dello stemma, (riferito alla creazione di delinei ex novo) effettuati dal Perito Araldico C.T.U. presso il tribunale di Pavia in genealogia e scienze documentarie – Nobile dei Conti Marco Pilla. Al termine processuale, una copia della documentazione sarà inserita con deposito passivo presso i nostri archivi.
LODI ARBITRALI
Pensiero personale…..
Il lodo, in ambito nobiliare, per avere forza e concretezza deve essere asseverato dal presidente del tribunale ordinario presente nel territorio dove si è svolto lo stesso o da un funzionario atto nel farlo, in oltre nel medesimo contesto, per non includere vizzi di forma non deve essere basato su pretensioni nobiliari, ma su accertata discendenza, documentata da fonti bibliografiche, estratti di nascita, morte, matrimonio ecc. La repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ne segue che le varie convenzioni, come ad esempio quella di New York non hanno nessun valore visto l’estraneità della repubblica nei confronti di una materia non contemplata. La repubblica pur disconoscendo i titoli nobiliari, preserva tutto ciò di storico/culturale presente nel prorio patrimonio, ed è questa la chiave del vostro successo, preservare il patrimonio vostro famigliare. Concludendo, chi si approccia a queste pratiche, chi si avvia in questo cammino, lo deve voler solo per se stesso e per onorare un passato certo, chi volesse viceversa trovare un falso rimedio ad un qualcosa che non esiste consiglio la terapia di gruppo, molto meglio far ridere poche persone per poco tempo, che tutto il mondo di se per sempre.
“Marco Pilla”.
COSA SONO I LODI ARBITRALI
Il lodo arbitrale definitivo è quel provvedimento decisorio e conclusivo del procedimento arbitrale, idoneo a risolvere la controversia sottoposta agli arbitri.
In questa sede particolare riferimento si farà alla natura giuridica che il lodo arbitrale assume all’interno dell’ordinamento giuridico e agli effetti che lo stesso può esplicare.
Con la riforma del 2006, che ha modificato quasi integralmente il titolo VIII del libro quarto del Codice di Procedura Civile, dedicato all’arbitrato, è stato introdotto l’articolo 824 bis, il quale recita: “Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria”.
Il lodo arbitrale, almeno testualmente, viene equiparato, quanto alla natura giuridica, alla sentenza pronunciata dall’Autorità giudiziaria, salvo il disposto dell’articolo 825 secondo cui, degli effetti tipici della sentenza, il lodo arbitrale condivide soltanto quelli di accertamento, di condanna e costitutivo, non ricomprendendosi, invece, quello esecutivo.
In quest’ultimo caso, per rendere esecutivo il lodo arbitrale, la parte interessata deve proporre istanza, depositando il lodo in originale o in copia conforme insieme alla convenzione di arbitrato nella cancelleria del Tribunale nel cui circondario si trova la sede dell’arbitrato. Il Tribunale, a seguito di un controllo sulla regolarità formale dello stesso, lo dichiara esecutivo con decreto.
La procedura appena citata, permette di aggiungere qualcosa al lodo arbitrale, il quale, peraltro, ha già un proprio intrinseco valore, potendo, per esempio, essere adempiuto anche spontaneamente, pur in difetto della esecutività tipica della sentenza.